IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Visto l'art. 229 del nuovo Codice della strada approvato con  decreto
legislativo  30  aprile, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 114  del  18  maggio  1992  che  delega  i
Ministri  della  Repubblica  a  recepire,  secondo le competenze loro
attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate
dallo stesso codice;
Visto l'art. 406 del regolamento di esecuzione e  di  attuazione  del
nuovo  codice della strada approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre  1992,  n.  495,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 303 del 28 dicembre 1992 che
conferma l'applicabilita' del sopracitato art. 229  del  codice  alle
direttive comunitarie disciplinati materie del regolamento;
Visto  l'art.  71  del  nuovo  codice della strada che ai commi 3 e 4
stabilisce  la  competenza  del  Ministro  dei  Trasporti   e   della
navigazione  a decretare in materia di norme costruttive e funzionali
dei veicoli a motore e  dei  loro  rimorchi  ispirandosi  al  diritto
comunitario;
Visto  l'art. 72 del nuovo codice della strada che ai commi 8, 9 e 10
stabilisce  la  competenza  a  decretare  in  materia  di  norme   di
omologazione  e  di  contrassegno  di  conformita' dei dispositivi di
equipaggiamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi  ispirandosi
al diritto comunitario;
Visti  gli articoli 74, 75, 76, 77 e 78 del nuovo codice della strada
che dettando norme sui dati di  identificazione  sulla  omologazione,
sulla  dichiarazione di conformita', sul controllo di conformita', al
tipo omologato dei ciclomotori, dei motocicli e dei loro  dispositivi
di  equipaggiamento,  stabiliscono  la  competenza  del  Ministro dei
Trasporti e della navigazione a decretare in materia;
   Vista la direttiva del Consiglio n. 92/53/CEE del 18  giugno  1992
relativa  all'omologazione  dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
cosi' come emendata dalla direttiva 93/81/CEE del 29  settembre  1993
della  Commissione,  e rettificata dal correttivo pubblicato nel n. L
251 del 27 settembre 1994 della Gazzetta Ufficiale CEE;
                               DECRETA
                             ARTICOLO 1
                        Campo di applicazione
Il presente decreto riguarda l'omologazione comunitaria dei veicoli a
motore e dei loro rimorchi fabbricati in una o piu' fasi, nonche' dei
sistemi, componenti ed entita'  tecniche  destinati  all'impiego  nei
suddetti veicoli e rimorchi.
Il presente decreto non riguarda:
-  la visita e prova dei singoli veicoli, peraltro non esclude che in
tale sede sia accettata qualsiasi  omologazione  valida  di  sistemi,
componenti,  entita'  tecniche  o  veicoli  incompleti,  accordata in
virtu' del presente decreto;
- i quadricicli ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3 del  decreto  5
aprile  1994  pubblicato  nel  Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1994, di  recepimento  della  direttiva
92/61/CEE,  relativa alla omologazione dei veicoli a motore a due o a
tre ruote:
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R 22 dicembre 1935, n. 1092, al sdio fine
          di  facilitare  la lettura delle disposizioni di legge alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          1. Nota introduttiva.
             In base alla sentenza n. 179 della Corte Costituzionale,
          il  recepimento della direttiva 92/61/CEE produce l'effetto
          della disapplicazione delle norme di  diritto  interno  con
          essa in contrasto.
             Tale  principio  generale  verra'  tenuto presente nella
          redazione delle note particolareggiate che seguono: