IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto l'art. 229 del nuovo Codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice; Visto l'art. 406 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1992 che conferma l'applicabilita' del sopracitato art. 229 del codice alle direttive comunitarie disciplinati materie del regolamento; Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei Trasporti e della navigazione a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario; Visto l'art. 72 del nuovo codice della strada che ai commi 8, 9 e 10 stabilisce la competenza a decretare in materia di norme di omologazione e di contrassegno di conformita' dei dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario; Visti gli articoli 74, 75, 76, 77 e 78 del nuovo codice della strada che dettando norme sui dati di identificazione sulla omologazione, sulla dichiarazione di conformita', sul controllo di conformita', al tipo omologato dei ciclomotori, dei motocicli e dei loro dispositivi di equipaggiamento, stabiliscono la competenza del Ministro dei Trasporti e della navigazione a decretare in materia; Vista la direttiva del Consiglio n. 92/53/CEE del 18 giugno 1992 relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; cosi' come emendata dalla direttiva 93/81/CEE del 29 settembre 1993 della Commissione, e rettificata dal correttivo pubblicato nel n. L 251 del 27 settembre 1994 della Gazzetta Ufficiale CEE; DECRETA ARTICOLO 1 Campo di applicazione Il presente decreto riguarda l'omologazione comunitaria dei veicoli a motore e dei loro rimorchi fabbricati in una o piu' fasi, nonche' dei sistemi, componenti ed entita' tecniche destinati all'impiego nei suddetti veicoli e rimorchi. Il presente decreto non riguarda: - la visita e prova dei singoli veicoli, peraltro non esclude che in tale sede sia accettata qualsiasi omologazione valida di sistemi, componenti, entita' tecniche o veicoli incompleti, accordata in virtu' del presente decreto; - i quadricicli ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3 del decreto 5 aprile 1994 pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1994, di recepimento della direttiva 92/61/CEE, relativa alla omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote:
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R 22 dicembre 1935, n. 1092, al sdio fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 1. Nota introduttiva. In base alla sentenza n. 179 della Corte Costituzionale, il recepimento della direttiva 92/61/CEE produce l'effetto della disapplicazione delle norme di diritto interno con essa in contrasto. Tale principio generale verra' tenuto presente nella redazione delle note particolareggiate che seguono: